Pubblichiamo di seguito alcuni importanti chiarimenti sul pubblico incanto per il servizio di manutenzione immobiliare.
Nel bando di cui in oggetto, sono richieste tra le altre anche le categorie OS30 e OS28. In merito a ciò è stato richiesto da alcuni concorrenti se è consentita la loro partecipazione in possesso della categoria OG11 in luogo delle categorie OS30 e OS28.
A riguardo si precisa quanto segue:
a) nel bando di gara è richiesto “obbligatoriamente” il possesso dell’attestazione di qualificazione OS30 e OS28 così come esplicitato nella tabella di cui al punto II.2.1) del bando stesso;
b) nel disciplinare di gara è descritto, tra le altre condizioni di partecipazione (p.to III.2 del bando di gara), che in caso di raggruppamento di imprenditori, l’offerta (congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori, muniti di idonei poteri, delle imprese raggruppande), dovrà contenere specificamente le parti dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppande a norma dell’art. 11 del DLgs 157/95 e s.m.i.. (così come richiamato alla pag.14 relativamente ai requisiti richiesti di cui alla lett.N) del Plico 2 – documenti e certificazioni).
In base a quanto esposto, considerando che nel bando (lex specialis) della gara di cui in oggetto, è richiesta ai concorrenti obbligatoriamente l’iscrizione alle Cat. OS30 e OS28, trattandosi di una chiara prescrizione ed una precisa scelta della stazione appaltante, intesa a richiedere ai concorrenti di dimostrare la loro professionalità in determinati servizi, a mezzo di attestazioni di qualificazione strettamente pertinenti alle relative categorie d’intervento, si ritiene che non è consentita la partecipazione alla gara “de quo”, così come richiamato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n°5976 del 30/10/2002, alle società in possesso della categoria OG11, diversamente se l’impresa (in possesso della categoria OG11), dimostri di aver eseguito impianti nelle categorie di opere specializzate OS28 ed OS30 è consentita la partecipazione alla gara d’appalto.