L’obbligo di monitoraggio dei tempi procedimentali è previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 33/2013 in riferimento alla pubblicazione dei dati in forma aggregata relativi all’attività amministrativa, sancito dal comma 1 dello stesso art. 24, e riguarda pertanto (fatte salve eventuali diversi orientamenti interpretativi che dovessero nel frattempo maturare) le amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche nonché gli uffici statistici ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 322/1989, per cui si tratta di dati non di pertinenza di un’azienda sanitaria (Intesa del 24/7/2013 della Conferenza Unificata Stato – Regioni per l’attuazione dell’art. 1 c. 60 – 61 della L. 190/2012).